IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con il quale e'
stata istituita la Direzione generale per l'osservatorio del  mercato
del lavoro;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
comma 1;
  Visto  l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  169,
con  cui  sono  stati  aumentati  di  quattro unita' i posti di primo
dirigente connessi alla funzione di direttore  di  divisione  di  cui
alla  tabella  XV  (Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
quadro  A  (Amministrazione  centrale),  allegata  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  Ritenuta l'esigenza di determinare la struttura organizzativa della
Direzione  generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, con la
sua articolazione in quattro divisioni;
  Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro  e
della  previdenza  sociale,  nelle  sedute del 21 marzo 1991 e del 13
giugno 1991;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 1993;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'ambito della  Direzione  generale  per  l'osservatorio  del
mercato   del  lavoro  sono  istituite  quattro  divisioni  ripartite
ciascuna nelle sezioni indicate all'art. 2.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  8 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente:
             "Art. 8 (Osservatorio del  mercato  del  lavoro).  -  1.
          Presso  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e' istituita la Direzione generale per  l'osservatorio  del
          mercato del lavoro. Essa:
               a)  programma  ed  organizza  le  rilevazioni generali
          sullo  stato  dell'occupazione  per  tutti  i  settori   di
          attivita', nonche' sui flussi e sui fabbisogni quantitativi
          e   qualitativi,   sulle  previsioni  occupazionali,  sulle
          dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica
          e  universitaria,   anche   in   rapporto   alle   analoghe
          rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;
               b)  coordina  le  indagini e le rilevazioni specifiche
          effettuate ai vari livelli territoriali;
               c)   elabora   stime,    proiezioni    e    previsioni
          sull'andamento del mercato del lavoro;
               d)  pubblica  e diffonde le informazioni sulle materie
          di cui alle lettere a), b) e c);
               e)  svolge  funzioni  di  segreteria   tecnica   della
          commissione centrale per l'impiego.
             2.  Presso  la Direzione generale per l'osservatorio del
          mercato del lavoro e' istituita  una  apposita  commissione
          tecnica,  nominata  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,   presieduta   dal   presidente
          dell'ISTAT   e   composta  dal  direttore  della  Direzione
          generale per l'osservatorio del mercato  del  lavoro  e  da
          altri  undici  membri esperti designati rispettivamente dal
          Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale, dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal
          Ministro  della   pubblica   istruzione,   dal   presidente
          dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia,
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e, nel
          numero  di  due,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni.  La  commissione  e'  incaricata di programmare la
          realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo
          affinamento e miglioramento e'  di  definire  le  linee  di
          valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.
             3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione
          generale  per  l'osservatorio  del  mercato  del  lavoro si
          avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base
          di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale con le regioni interessate.
             4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di
          rilevazione  a  livello regionale sono affidati agli uffici
          regionali dell'ISTAT.
             5. Il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,
          entro  il  31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla
          manodopera   utilizzando    i    dati    e    le    analisi
          dell'osservatorio del mercato del lavoro.
             6.    Al   fine   di   concorrere   all'elaborazione   e
          all'approntamento di  studi  o  ricerche  rientranti  nelle
          proprie finalita' istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo
          della  formazione  professionale  dei lavoratori (ISFOL) e'
          autorizzato a stipulare, con istituti ed enti  di  ricerca,
          apposite convenzioni.
             7. Per far fronte alle necessita' di personale derivanti
          dai  compiti  di  cui  al  presente articolo l'ISTAT potra'
          richiedere  il   comando   di   personale   dipendente   da
          amministrazioni   dello   Stato,  da  enti  pubblici  anche
          economici  e da enti locali in possesso di professionalita'
          specifica, ovvero da formare entro  un  mese  dal  comando,
          nonche',  in  via  eccezionale  e  per  motivate  esigenze,
          procedere  all'assunzione  di  esperti  di  qualificata   e
          riconosciuta   competenza  nel  settore  con  contratti  di
          diritto privato di durata non superiore a due anni".
             L'art. 10, comma 3, del  D.L.  29  marzo  1991,  n.  108
          (Disposizioni    urgenti    in    materia    di    sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1   giugno  1991,  n. 169, stabilisce che il comma 3
          dell'art. 8 soprariportato si interpreta nel senso che  per
          l'adempimento  delle proprie funzioni la Direzione generale
          per l'osservatorio del mercato del lavoro si  avvale  degli
          osservatori    istituiti   dalle   regioni,   nonche',   ad
          integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti  di
          ricerca,  sulla  base di apposite convenzioni stipulate dal
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le matereie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  comma  4  dell'art. 10 del D.L. n. 108/1991, gia'
          citato, cosi' recita: "Per adeguare gli uffici centrali del
          Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  ai  nuovi
          compiti derivanti dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1987,
          n.    56,   istitutivo   della   Direzione   generale   per
          l'osservatorio del mercato del lavoro,  e  dalla  legge  12
          giugno  1990,  n.  146, concernente la regolamentazione del
          diritto di sciopero, i posti  relativi  alla  qualifica  di
          primo  dirigente e alla funzione di direttore di divisione,
          di  cui  alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  sono
          aumentati   di  quattro  unita';  sono  corrispondentemente
          ridotti, di altrettante  unita',  i  posti  concernenti  la
          qualifica  di primo dirigente e la funzione di direttore di
          centro di emigrazione, di cui al quadro  B  della  medesima
          tabella XV".
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972  reca  la  disciplina  delle
          funzioni dirigenziali nelle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo. Il quadro A della tabella XV
          annessa  al  predetto decreto riporta la dotazione organica
          dei dirigenti dell'amministrazione centrale  del  Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Nel detto quadro
          sono previsti cinquantotto posti nella qualifica  di  primo
          dirigente connessi alla funzione di direttore di divisione.